Fortitudo, ricorso respinto per la sconfitta contro Pesaro
Esito negativo dal Giudice Sportivo
Ecco il comunicato:
Il Giudice Sportivo Nazionale, rilevato che la Società FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL, ai sensi dell’art. 94, 2° comma del Regolamento di Giustizia ha preannunciato istanza avverso al risultato della gara in epigrafe attraverso apposita sottoscrizione del capitano della squadra in calce al referto di gara;
tenuto conto che l’istanza, unitamente ai motivi, è regolarmente pervenuta a questo Giudice Sportivo Nazionale entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara;
rilevato che l’istanza seppur proposta irritualmente “ex art. 94 ed in alternativa ex art. 93 R.G” si considera incardinata proceduralmente ai sensi dell’art. 94, essendo attivata dal proponente con la firma in calce al referto;
letta l’istanza della Società FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL che contestava la regolarità della posizione, nella gara in epigrafe, dell’atleta Justin Devaughn Robinson in forza di presunte violazioni da parte della Società VL Pallacanestro Pesaro dei protocolli sanitari per il contenimento dell’emergenza da COVID-19 della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito “Protocolli COVID”);
richiesti, a seguito dell’istanza e per mero scrupolo di completezza documentale, alla Società VL Pallacanestro Pesaro, documenti ed informazioni circa lo stato sanitario dell’atleta Justin Devaughn Robinson;
considerato però che non è prevista nei protocolli COVID della Federazione Italiana Pallacanestro alcuna sanzione specifica per la violazione degli stessi e che tanto meno nulla è riportato in materia di omologazione delle gare;
ritenuto peraltro che non sia corretto ed equo assimilare la violazione di un protocollo sanitario al non rispetto delle regole inerenti al tesseramento e/o alla tipologia dello stesso, anche in forza del divieto di “analogia in malam partem”;
tenuto conto che, tutto quanto ciò premesso, questo Giudice non ritiene né necessario né possibile procedere ad alcuna valutazione di merito dei fatti addotti dal ricorrente e comunque documentati dalla controparte;
visti gli artt. 18 e 49 R.G.
PQM
Respinge l’istanza ex art. 94 R.G. perché nei Protocolli COVID federali non è prevista alcuna previsione specifica in materia di omologazione delle gare in caso di violazione degli stessi.
Omologa la gara FORTITUDO PALLACANESTRO BOLOGNA 103 SRL – VL Pallacanestro Pesaro con il risultato finale della gara sul campo 77-79
Trasferisce gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito ad eventuali violazioni dei Protocolli COVID da parte della Società VL Pallacanestro Pesaro e/o di suoi tesserati[art. 18 RG,art. 49 RG]